QUALI SONO LE VERIFICHE DA ATTUARE IN CASO DI AFFIDAMENTO DELLA MERCE AD UN SUB-VETTORE?
L’esperienza acquisita assistendo i nostri clienti, sia dal lato compagnie assicurative, che dal lato aziende di trasporto, ci ha fatto riflettere su come spesso accada che la scelta di affidare il trasporto delle merci ad un sub-vettore venga presa con un buon margine di superficialità.
Di che superficialità parliamo?
Scopriamolo con un caso concreto recentissimo.
Un famoso brand del mondo luxury affidava il trasporto di 169 colli di abbigliamento di elevato valore ad una società di trasporto. Il vettore decideva di affidare a sua volta il trasporto ad una piccola società locale.
Una volta affidatagli la merce, gli stessi si rendevano irreperibili e non consegnavano i colli ai destinatari.
Nonostante le difese eccepite dal vettore per cercare di limitare la sua responsabilità, la Corte d’Appello ha condannato il vettore al risarcimento del valore della merce per la sua colpa grave.
Ma con quali motivazioni? È qui che dobbiamo porre l’attenzione: la giurisprudenza ci dice che la responsabilità del vettore non è esclusa se il fatto è avvenuto con modalità prevedibili ed evitabili tali da evidenziare l’omissione di cautele idonee ad impedirlo (si veda, ad esempio, Cass. n. 28612 del 20/12/2013). Per scongiurare la responsabilità “ex recepto”, serve una prova specifica della derivazione del danno da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore stesso, ricollegabile alle ipotesi del caso fortuito e della forza maggiore.
A nulla, dunque, è valsa la difesa del vettore, che ha cercato di limitare la sua responsabilità eccependo che il sub-vettore era risultato essere proprietario del semirimorchio, iscritto all’albo degli autotrasportatori, in regola con i versamenti contributivi e reduce da alcune precedenti collaborazioni con il vettore stesso che si erano concluse positivamente.
Il Giudice ha valutato che la collaborazione fosse in atto da un periodo brevissimo e si fosse occupata di trasporto di beni di valore estremamente modesto, contrariamente al caso in esame in cui invece i beni ben si prestavano all’esperimento di azioni criminose. Inoltre, il controllo dell’iscrizione del sub-vettore all’Albo nazionale degli Autotrasportatori non era stato compiuto adeguatamente, rilevato il fatto che non risultassero più iscritti da qualche mese.
Le valutazioni attuate dal Giudice hanno comportato la condanna della società vettore per la debolezza delle verifiche poste in essere sull’affidabilità del sub-vettore di cui si era servita (sent. n. 566/2023 Corte d’Appello di Milano).
Ma tali verifiche non paiono necessarie solo per il concreto trasporto delle merci, ma anche per il loro deposito provvisorio. Infatti, in un caso di assoluta attualità di cui ci stiamo occupando, si accusa il vettore di essere responsabile di una specie di “culpa in eligendo” poiché ha operato con estrema negligenza nell’affidare in deposito le merci da consegnare al destinatario, poi andate distrutte a seguito di un incidente, a soggetto non in regola con quella che è la normativa che si applica a chi gestisce il deposito delle merci.
E allora si faccia attenzione alle modalità ed alle procedure corrette per la selezione di un soggetto terzo a cui si affidano le merci.
Le verifiche preliminari rispetto alla affidabilità del soggetto, all’esistenza di una assicurazione abbastanza capiente che copra le eventuali responsabilità, alla sua reputazione come operatore nel campo dei trasporti, alla messa in regola degli eventuali depositi di cui si usufruisce, sono tutte azioni che il vettore non deve sottrarsi dal porre in essere perché la loro mancanza ricadrà inevitabilmente sul vettore medesimo.
Avv. Giulia Gioffredi
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