VETTORE VITTIMA DI RAPINA: CASO FORTUITO O RESPONSABILITÀ?
Chi si muove nell’ambito del diritto del trasporto avrà probabilmente avuto a che fare con un contenzioso in cui alla base della perdita della merce, e dunque della mancata consegna della stessa al destinatario, ci sia un atto illecito quale la rapina ai danni del vettore, o di chi da lui incaricato per il trasporto.
Bene, per un lungo periodo la parte accusata di colpa grave nella custodia della merce si è sentita forte nel difendersi citando le esimenti previste dall’articolo 1693 codice civile, poiché pareva chiaro che una rapina non fosse qualcosa di prevedibile, ma anzi fosse classificabile come qualcosa lasciato alla casistica del caso fortuito.
Ciò con cui però non si è fatto i conti è che la giurisprudenza, con sempre maggiore concordanza, ha ormai da tempo categorizzato il rischio di furti e rapine quale rischio tipico dell’autotrasporto in relazione al quale ogni professionista del settore deve diligentemente premunirsi con la finalità di scongiurare tali pericoli (Cass. Civ. n. 7533/2009).
In questo approfondimento si vuole porre l’attenzione su quelle che possono essere le azioni idonee a scongiurare tali episodi e, dunque, una ipotetica futura condanna per colpa grave del vettore.
Dalle sentenze più recenti (si veda, per citarne alcune, Sent. n. 1106/2022 Trib. di Reggio Calabria e Sent. n. 18960/2023 Trib. di Roma) si evince come l’esimente del caso fortuito sia in sostanza qualificata dalla inevitabilità dell’evento rapina in relazione alle possibili misure idonee ad elidere o ad attenuare il rischio della perdita del carico che il vettore ha il dovere di adottare in base ad una prudente valutazione della prevedibilità dell’evento, da effettuarsi con la diligenza qualificata di cui all’art. 1176 codice civile.
L’esperienza acquisita in diversi casi che lo Studio legale Gioffredi ha trattato in tale ambito, permette di affermare che il comportamento del guidatore e le precauzioni poste dalla società di trasporto possono davvero fare la differenza per quanto riguarda la prevedibilità di tali episodi.
Infatti, quando l’evento rapina non sia imprevedibile, il vettore va esente da responsabilità solo ove dimostri di aver adottato le misure atte a prevenirlo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, quali il valore della merce, le modalità del trasporto, le modalità della rapina, ecc. Ovviamente, più la merce è di valore, maggiore sarà la pretesa di un aumento del livello di sicurezza del veicolo e di una programmazione analitica delle tappe da effettuare durante il trasporto. Teniamo anche presente che il trasporto di merce di un certo valore, o comunque facilmente ricollocabile sul mercato, attira maggiori attenzioni da parte di malintenzionati in confronto ad altre tipologie di merci. Questo non deve sfuggire alle società di trasporto, che devono sempre essere consapevoli di che cosa stiano trasportano e delle conseguenti responsabilità a loro carico.
Anche l’identificazione puntuale di chi ritira la merce può scongiurare episodi di rapina e furto mascherati da regolare consegna.
E dunque è bene ricordare che è assolutamente erroneo l’assunto che la rapina comunque integri, in se stessa, il caso fortuito di cui all’art. 1693 c.c. ai fini dell’esclusione della responsabilità del vettore per la perdita delle cose consegnategli. Il che, attenzione, non significa che il vettore debba sempre adottare cautele di carattere straordinario e che è comunque responsabile ove non l’abbia fatto, ma significa invece, più semplicemente, che il vettore deve fare tutto ciò che è esigibile che faccia in relazione alle caratteristiche del caso concreto.
Pertanto, ad esempio la rapina di un “container” parcheggiato in zona incustodita, in ora notturna, non può essere considerata un evento “imprevedibile” se non si dimostri di avere adottato tutte le misure atte a prevenirla, tenuto conto della natura professionale della prestazione da lui esigibile ex art. 1176 codice civile. O ancora, come verrà riconosciuta responsabilità da colpa grave da parte del conducente l’essere sceso dal veicolo, lasciando le chiavi inserite nel quadro di accensione, nonché il non chiudere le portiere, per assicurarsi di non essere facile preda di malintenzionati, o il non attivare il sistema di allarme.
Si faccia dunque attenzione anche ai contratti che si stipulano con le società che affidano il trasporto. Infatti, spesso già all’interno dei contratti vengono previste delle clausole che impongono determinati sistemi di sicurezza o l’obbligo di non delegare il trasporto a sub-vettori.
Avv. Giulia Gioffredi
QUALI SONO LE VERIFICHE DA ATTUARE IN CASO DI AFFIDAMENTO DELLA MERCE AD UN SUB-VETTORE?
L’esperienza acquisita assistendo i nostri clienti, sia dal lato compagnie assicurative, che dal lato aziende di trasporto, ci ha fatto riflettere su come spesso accada che la scelta di affidare il trasporto delle merci ad un sub-vettore venga presa con un buon margine di superficialità.
Di che superficialità parliamo?
Scopriamolo con un caso concreto recentissimo.
Un famoso brand del mondo luxury affidava il trasporto di 169 colli di abbigliamento di elevato valore ad una società di trasporto. Il vettore decideva di affidare a sua volta il trasporto ad una piccola società locale.
Una volta affidatagli la merce, gli stessi si rendevano irreperibili e non consegnavano i colli ai destinatari.
Nonostante le difese eccepite dal vettore per cercare di limitare la sua responsabilità, la Corte d’Appello ha condannato il vettore al risarcimento del valore della merce per la sua colpa grave.
Ma con quali motivazioni? È qui che dobbiamo porre l’attenzione: la giurisprudenza ci dice che la responsabilità del vettore non è esclusa se il fatto è avvenuto con modalità prevedibili ed evitabili tali da evidenziare l’omissione di cautele idonee ad impedirlo (si veda, ad esempio, Cass. n. 28612 del 20/12/2013). Per scongiurare la responsabilità “ex recepto”, serve una prova specifica della derivazione del danno da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore stesso, ricollegabile alle ipotesi del caso fortuito e della forza maggiore.
A nulla, dunque, è valsa la difesa del vettore, che ha cercato di limitare la sua responsabilità eccependo che il sub-vettore era risultato essere proprietario del semirimorchio, iscritto all’albo degli autotrasportatori, in regola con i versamenti contributivi e reduce da alcune precedenti collaborazioni con il vettore stesso che si erano concluse positivamente.
Il Giudice ha valutato che la collaborazione fosse in atto da un periodo brevissimo e si fosse occupata di trasporto di beni di valore estremamente modesto, contrariamente al caso in esame in cui invece i beni ben si prestavano all’esperimento di azioni criminose. Inoltre, il controllo dell’iscrizione del sub-vettore all’Albo nazionale degli Autotrasportatori non era stato compiuto adeguatamente, rilevato il fatto che non risultassero più iscritti da qualche mese.
Le valutazioni attuate dal Giudice hanno comportato la condanna della società vettore per la debolezza delle verifiche poste in essere sull’affidabilità del sub-vettore di cui si era servita (sent. n. 566/2023 Corte d’Appello di Milano).
Ma tali verifiche non paiono necessarie solo per il concreto trasporto delle merci, ma anche per il loro deposito provvisorio. Infatti, in un caso di assoluta attualità di cui ci stiamo occupando, si accusa il vettore di essere responsabile di una specie di “culpa in eligendo” poiché ha operato con estrema negligenza nell’affidare in deposito le merci da consegnare al destinatario, poi andate distrutte a seguito di un incidente, a soggetto non in regola con quella che è la normativa che si applica a chi gestisce il deposito delle merci.
E allora si faccia attenzione alle modalità ed alle procedure corrette per la selezione di un soggetto terzo a cui si affidano le merci.
Le verifiche preliminari rispetto alla affidabilità del soggetto, all’esistenza di una assicurazione abbastanza capiente che copra le eventuali responsabilità, alla sua reputazione come operatore nel campo dei trasporti, alla messa in regola degli eventuali depositi di cui si usufruisce, sono tutte azioni che il vettore non deve sottrarsi dal porre in essere perché la loro mancanza ricadrà inevitabilmente sul vettore medesimo.
Avv. Giulia Gioffredi