{"id":1769,"date":"2020-08-25T12:44:25","date_gmt":"2020-08-25T12:44:25","guid":{"rendered":"https:\/\/studiolegalegioffredi.it\/?p=1769"},"modified":"2020-08-25T12:44:28","modified_gmt":"2020-08-25T12:44:28","slug":"problematiche-connesse-alla-convivenza-tra-claims-made-e-prescrizione-breve-nel-diritto-italiano","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/studiolegalegioffredi.it\/en\/2020\/08\/problematiche-connesse-alla-convivenza-tra-claims-made-e-prescrizione-breve-nel-diritto-italiano\/","title":{"rendered":"PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA CONVIVENZA TRA CLAIMS MADE E PRESCRIZIONE BREVE NEL DIRITTO ITALIANO"},"content":{"rendered":"<p><strong>a cura dell&#8217;avv. Arturo Gioffredi<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u200b<\/p>\n\n\n\n<p>\u200b<\/p>\n\n\n\n<p>1. Introduzione<\/p>\n\n\n\n<p>2. Il significato di claims made<\/p>\n\n\n\n<p>3. La liceit\u00e0 della clausola per i giudici italiani e all\u2019estero&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>4. La liceit\u00e0 della clausola per i giudici tedeschi&nbsp;&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>5. La prescrizione breve e le conseguenze della sua applicazione. Rimedi attuabili.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><strong>1. Introduzione<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>Nell\u2019ordinamento italiano convivono da una parte un contratto di polizza per assicurare la responsabilit\u00e0 civile contenente una clausola cardine \u201catipica\u201d, &nbsp;nota con il termine inglese di \u201cclaims made\u201d, &nbsp;e dall\u2019altra la cosiddetta prescrizione breve, ex art. 2952, comma 2\u00b0, codice civile.<\/p>\n\n\n\n<p>Questa ultima norma prevede, per l\u2019assicurato o contraente, &nbsp;l\u2019obbligo di denuncia del sinistro all\u2019assicuratore entro un termine di due anni ( sino al 27.10.2008 tale termine era addirittura ridotto ad un anno ) dal giorno in&nbsp; cui il terzo abbia richiesto il risarcimento all\u2019assicurato o abbia promosso contro di questo l\u2019azione. E\u2019 quel che prevede il terzo comma dell\u2019art. 2952 del codice civile in materia di responsabilit\u00e0 civile.<\/p>\n\n\n\n<p>Caratteristica fondamentale della polizza con clausola \u201cclaims made\u201d&nbsp; o \u201cclaim made\u201d&nbsp; \u00e8 quella di consentire all\u2019assicurato di denunciare il sinistro, di cui abbia avuto conoscenza per la prima volta durante il periodo di vigenza della polizza,&nbsp;&nbsp; in ogni tempo purch\u00e9&nbsp; entro lo spirare del periodo di copertura della polizza.<\/p>\n\n\n\n<p>\u200b<\/p>\n\n\n\n<p>Tale convivenza crea non poche difficolt\u00e0 quando la volont\u00e0 delle parti di stipulare un contratto governato dal claims made, che quindi consentirebbe la denuncia del sinistro \u201cin ogni tempo purch\u00e9&nbsp; entro lo spirare del periodo di copertura della polizza\u201d, &nbsp;vada a collidere pericolosamente con l\u2019eventuale spirare del termine breve di prescrizione prima della scadenza della polizza o comunque prima che sia stata inoltrata la denuncia del sinistro in pendenza di polizza.<\/p>\n\n\n\n<p>Nulla quaestio se, nel giudizio, il soggetto che potrebbe fare valere la prescrizione breve ( l\u2019assicuratore ) rinunci all\u2019eccezione.<\/p>\n\n\n\n<p>I problemi sorgono e possono diventare devastanti negli effetti quando invece, al contrario, l\u2019eccezione di prescrizione venga fatta valere tempestivamente.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><strong>2. Il significato di claims made<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u200b<\/p>\n\n\n\n<p>In Italia sono principalmente due le sentenze che offrono una definizione di \u201cclaims made \u201c.<\/p>\n\n\n\n<p>Nella sentenza 15.3.2005, n. 5624, la Corte Suprema di Cassazione (sezione 3^ civile ), dovendosi occupare di una polizza professionale (avvocato), entra pi\u00f9 volte nel merito della clausola claims made pur analizzandone solo aspetti &nbsp;collegati alla problematica in quel caso trattata dalla Corte, ossia la eventuale vessatoriet\u00e0 di tale clausola e la conseguente inefficacia, ove non specificamente approvata.<\/p>\n\n\n\n<p>Quel che importa ai fini della presente trattazione&nbsp; \u00e8 che nelle prime righe della parte motiva della sentenza \u00e8 dato leggere che la Suprema Corte&nbsp; si \u00e8 occupata di un contratto assicurativo che&nbsp; &#8220;vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all&#8217;assicurata nel corso del periodo di assicurazione \u201c e che tale contratto di assicurazione\u2026. \u201crientra nella tradizionale impostazione della responsabilit\u00e0 civile di derivazione anglosassone, improntata sul principio del &#8220;claims made&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>\u200b<\/p>\n\n\n\n<p>In altra sentenza il Tribunale di Crotone, 8.11.2004, offre una definizione di claims made che evidenzia che essa riguarda i reclami avanzati&nbsp; nei confronti dell\u2019assicurato e notificati all\u2019assicuratore per la prima volta durante il periodo di validit\u00e0 della copertura.<\/p>\n\n\n\n<p>Si tratta di un contratto di polizza che, come detto sopra, ha origini anglosassoni e che \u00e8 stato creato agli inizi degli anni ottanta quando, soprattutto in seguito alle domande di risarcimento per i danni derivati dall\u2019amianto, le societ\u00e0 di assicurazione e di riassicurazione (per queste ultime principalmente i Lloyds di Londra)&nbsp; si trovarono in una situazione di grave difficolt\u00e0 per la imprevedibilit\u00e0 di richieste di risarcimento, per fatti accaduti molti anni prima e mai denunciati prima di allora, che neppure erano mai state messe a riserva.<\/p>\n\n\n\n<p>Di tali danni, purch\u00e9 verificatisi durante il periodo di vigenza della polizza, le compagnie di assicurazione dovevano rispondere, senza nulla potere opporre, in virt\u00f9 delle pattuizioni contenute nel contratto di polizza sino ad allora in uso, detto \u201coccurrance\u201d, \u201c losses occurring \u201c o \u201c loss occurrance, ossia ad insorgenza del danno, che ricalca lo schema tipico di cui all\u2019art. 1917 c.c..<\/p>\n\n\n\n<p>\u200b<\/p>\n\n\n\n<p>E dunque&nbsp; il mondo assicurativo rimedi\u00f2 alla crisi inventando un nuovo modello di polizza per la responsabilit\u00e0 civile che, inizialmente, fu utilizzato per le polizze che coprivano la responsabilit\u00e0 professionale ( avvocati, medici, notai, commercialisti, architetti ed ingegneri\u2026. ) e per le polizze R.C. Prodotti, ed in seguito fu esteso a&nbsp; molte altre tipologie di polizze.<\/p>\n\n\n\n<p>Il modello doveva servire in primissimo luogo ad evitare che il rischio, che le compagnie di assicurazione assumevano col contratto di polizza,&nbsp; potesse protrarsi per molti anni dopo la scadenza.<\/p>\n\n\n\n<p>Ed infatti, nella claims made la copertura viene garantita solo per le richieste di risarcimento che sono presentate al Contraente&nbsp; per la prima volta durante il periodo&nbsp; di efficacia dell\u2019assicurazione, escludendo quindi ogni copertura per il periodo successivo alla scadenza della polizza, salvo eventuali deroghe che sono note come \u201c sunset clause \u201c.<\/p>\n\n\n\n<p>Per l\u2019assicurato sorge, di conseguenza, la necessit\u00e0 di stipulare polizze che coprano l\u2019intero periodo di attivit\u00e0 senza soluzione di continuit\u00e0, pena il rischio di trovarsi&nbsp; privo di copertura assicurativa per un dato periodo.<\/p>\n\n\n\n<p>\u200b<\/p>\n\n\n\n<p>Per l\u2019assicuratore, invece, vi \u00e8 la certezza che alla scadenza della polizza non saranno coperti fatti\/sinistri che dovessero essere denunciati all\u2019assicuratore dopo la scadenza.<\/p>\n\n\n\n<p>Per questi fatti che l\u2019assicurato non fosse in grado di denunciare entro la scadenza, in quanto a sua volta potrebbe non averne avuto conoscenza in tempo utile, non \u00e8 attualmente, di norma e salvo costose deroghe, pi\u00f9 possibile assicurarsi, dato che la claims made, col passare degli anni \u00e8 diventata l\u2019unica formula di&nbsp; polizza utilizzata per la responsabilit\u00e0 civile professionale e da difetto del Prodotto.<\/p>\n\n\n\n<p>Per altro verso \u00e8 necessario dire che una polizza \u201cclassica o tipica\u201d ad insorgenza del danno, che in inglese, come detto, \u00e8 nota come \u201c losses occurring \u201c o \u201c loss occurrance \u201c, dato che copre solo i danni&nbsp; accaduti durante il periodo di vigenza della polizza, non potrebbe mai coprire fatti verificatisi prima della stipula della polizza.<\/p>\n\n\n\n<p>\u200b<\/p>\n\n\n\n<p>I sostenitori della piena legittimit\u00e0 della claims made non hanno perso l\u2019occasione per evidenziare&nbsp; in questo elemento un bilanciamento degli interessi delle parti.<\/p>\n\n\n\n<p>Nelle polizze r.c. professionali ( professional liability ) il contraente-assicurato ( l\u2019uno non sempre coincide con l\u2019altro ), ad esempio, potrebbe avere interesse a coprire un lasso di tempo che comprenda non solo i fatti-danni che si possano verificare durante il periodo di vigenza della polizza ma anche&nbsp; fatti-danni, non denunciati dal danneggiato, verificatisi in un periodo precedente alla stipula della polizza, un periodo in cui egli non era assicurato o lo era in maniera insufficiente.<\/p>\n\n\n\n<p>Non \u00e8 d\u2019altro canto infrequente, anzi forse \u00e8 quasi la regola,&nbsp; che un professionista riceva la denuncia di un danno dopo molti anni dal fatto-contatto che lo avrebbe provocato.<\/p>\n\n\n\n<p>Ecco che la polizza claims made si adatterebbe perfettamente alle suddette esigenze, richiedendo essa solo che il fatto \u2013 danno sia denunciato durante la vigenza della polizza.<\/p>\n\n\n\n<p>\u200b<\/p>\n\n\n\n<p>Con l\u2019entrata in vigore della Direttiva 85\/374\/CE la polizza \u201cclaims made\u201d, in un primo periodo, aveva trovato applicazione agevolata anche nel settore R.C. Prodotti.<\/p>\n\n\n\n<p>Essa rispondeva infatti perfettamente alle esigenze del Produttore che ai sensi dell\u2019art. 125 del Codice del Consumo ( D. lgs 206\/2005 ), che aveva recepito la suddetta Direttiva, per il tramite del DPR 224\/88 , vedeva prescriversi il diritto al risarcimento dopo tre anni dal giorno in cui il danneggiato aveva avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell\u2019identit\u00e0 del responsabile.<\/p>\n\n\n\n<p>Ancora pi\u00f9 si comprende l\u2019esigenza del Produttore di coprire, col contratto di polizza, un periodo pi\u00f9 lungo possibile a ritroso, se si considera che il successivo art. 126&nbsp; prevede un termine di decadenza di dieci anni dalla messa in circolazione del prodotto.<\/p>\n\n\n\n<p>Le compagnie di assicurazione per\u00f2, dopo un primo periodo in cui hanno accettato di pagare danni risalenti anche a molti anni prima della stipula, hanno presto trovato il modo per limitare la copertura per il passato, stabilendo che il fatto-danno, per essere indennizzabile, oltre a dovere essere stato denunciato per la prima volta al contraente durante la vigenza della polizza, dovesse anche essere accaduto, ad esempio, entro uno, due,\u2026\u2026. cinque anni antecedenti la data di stipula.<\/p>\n\n\n\n<p>\u200b<\/p>\n\n\n\n<p>Non sempre, anzi quasi mai, tale previsione, sicuramente penalizzante per il contraente,&nbsp; \u00e8 controbilanciata da un adeguato \u201c tail coverage\u201d ossia un periodo dopo la scadenza della polizza che la compagnia tollera e durante il quale accetta eventuali denunce di sinistro come se fossero avvenute durante il periodo di vigenza della polizza.<\/p>\n\n\n\n<p>Dato l\u2019evidente sbilanciamento tra i contrapposti interessi, ne \u00e8 derivato un vasto contenzioso che ha sottoposto ai giudici la valutazione dell\u2019assenza di contrasto del claims made con norme inderogabili.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><strong>3. La liceit\u00e0 della clausola per i giudici italiani e all\u2019estero.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u200b<\/p>\n\n\n\n<p>In Italia l\u2019arresto pi\u00f9 importante \u00e8 quello della Corte di Cassazione, sez. 3^ civile, sentenza 15 marzo 2005, n. 5624, che ha ritenuto che la claims made sia una clausola atipica, lecita che, a seconda delle circostanze da valutare di volta in volta, pu\u00f2 risultare vessatoria e necessitare, per la sua validit\u00e0, della specifica approvazione ( confermata da Cass., 22 marzo 2013, n. 7273 e da Cass. n. 2872 del 13\/2\/2015 ).<\/p>\n\n\n\n<p>Nel 2001 la Corte di Appello di Napoli ( 28.2.2001, n. 503 ) aveva ritenuto la nullit\u00e0 e\/o vessatoriet\u00e0 della claims made, imitato da Tribunale di Bologna 2.10.2002 n. 3318 che traeva elementi per dichiararne l\u2019illiceit\u00e0 dalla contrariet\u00e0 alla norma primaria, imperativa e di immediata applicazione contenuto nel primo comma dell\u2019art. 1917 c.c.;&nbsp; inoltre il giudice bolognese traeva altro elemento a supporto della propria tesi dal venir meno del rischio, dell\u2019alea che caratterizza necessariamente il contratto di assicurazione, soprattutto in prossimit\u00e0 della scadenza del contratto.<\/p>\n\n\n\n<p>\u200b<\/p>\n\n\n\n<p>Nel 2004 invece il Tribunale di Crotone aveva inaugurato la controtendenza. Con sentenza del 8.11.2004 aveva infatti stabilito che : \u201c\u2026 la clausola claims made \u2026\u2026\u2026riguarda (ndo) i reclami avanzati&nbsp; nei confronti dell\u2019assicurato e notificati all\u2019assicuratore per la prima volta durante il periodo di validit\u00e0 della copertura. La clausola comporta, quindi, una deroga del tutto legittima all\u2019art. 1917, comma 1\u00b0 c.c., non figurando tale disposizione tra quelle dichiarate non derogabili dall\u2019art. 1932 c.c. \u201c.<\/p>\n\n\n\n<p>Infine, di recente, nel 2010, il giudice meneghino \u00e8 tornato sulla questione dichiarando che la claims made \u00e8 contratto tipico, ovviamente, in quanto tale, anche lecito.<\/p>\n\n\n\n<p>\u200b<\/p>\n\n\n\n<p>In dottrina si sono creati due contrapposti fronti: l\u2019uno sostiene la illiceit\u00e0 per assenza del rischio, forte della previsione dell\u2019art. 1895 c.c. ; l\u2019altro la sua piena liceit\u00e0 ravvisando il rischio come l\u2019elemento insito nel fatto illecito che possa essersi verificato in passato e di cui l\u2019assicurato, in buona fede, non sia a conoscenza ( questa tesi \u00e8 stata ripresa dalla Cassazione nella menzionata sentenza n. 2872 del 13\/2\/2015 ).<\/p>\n\n\n\n<p>Una panoramica all\u2019estero, condotta con l\u2019ausilio dello studioso della materia Nicolas Sch\u00fcngel ( in : \u201eRechtsfolgen bei Unwirksamkeit des claims-made-Prinzips in der D&amp;O-Versicherung \u201e ), consente di comprendere il percorso travagliato di una clausola che ha suscitato non pochi problemi, come vedremo, spesso risolti solo con l\u2019intervento del legislatore.<\/p>\n\n\n\n<p>\u200b<\/p>\n\n\n\n<p>Nel 1990 in Francia e nel 1991 in Spagna la claims fu dichiarata inefficace dalle Supreme Corti di quei Paesi. Dall\u2019inizio del 2000 \u00e8 stata adottata una legge in Spagna che legittima la claims se vi \u00e8 un periodo supplementare di almeno un anno. Lo stesso \u00e8 avvenuto in Francia nel 2003, a condizione per\u00f2 che vi sia una copertura illimitata per il passato ed una copertura supplementare di cinque anni, dieci per le professioni.<\/p>\n\n\n\n<p>In Belgio \u00e8 consentito ricorrere al claims se si tratta di tipo di r.c. per la quale con decreto sia stato consentito l\u2019uso del claims made, inoltre sono obbligatori tre anni di copertura supplementare. In Svezia, curiosamente, in alcuni settori ( ad esempio il settore agenti di assicurazione per i quali vige obbligo di r.c. ) \u00e8 obbligatoria la claims made purch\u00e9 con tre anni di copertura supplementare.<\/p>\n\n\n\n<p>I sistemi europei, vedremo a parte la Germania, accettano quindi pi\u00f9 o meno tutti una claims che offra un minimo di copertura anche dopo la scadenza.<\/p>\n\n\n\n<p>\u200b<\/p>\n\n\n\n<p>Come visto in molti Paesi \u00e8 stato il legislatore a legittimare la clausola claims.<\/p>\n\n\n\n<p>In USA e GB, che possono essere considerate la patria del claims made, la clausola \u00e8 riconosciuta senza alcuna riserva.<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\"><li>La liceit\u00e0 della clausola per i giudici tedeschi<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>In Germania, sino al 2014, l\u2019arresto era costituito da una sentenza del Tribunale &#8211; LG di M\u00fcnchen, 25.09.2008 \u2013 12 O 20461\/07,&nbsp; che aveva ritenuto la claims efficace e valida ma la questione era passata alla sezione speciale in diritto assicurativo della Corte d\u2019Appello di Monaco di Baviera ( 25. Zivilsenat OLG M\u00fcnchen ) che ne aveva invece ritenuto la inefficacia in quanto clausola che consentiva all\u2019assicuratore di limitare fortemente l\u2019alea.<\/p>\n\n\n\n<p>La sentenza dell\u2019OLG&nbsp; M\u00fcnchen, 8.5.2009 \u2013 25U5136\/08, aveva avuto un nutrito seguito di sostenitori in dottrina ma poi non era approdata al vaglio del BGH (Giudice Supremo ) in quanto la questione non aveva superato lo scoglio dell\u2019ammissibilit\u00e0 ed anche il reclamo non aveva avuto miglior sorte.<\/p>\n\n\n\n<p>\u200b<\/p>\n\n\n\n<p>La sentenza della Corte Suprema di Karlsruhe \u00e8 arrivata indirettamente quando la Corte si \u00e8 trovata a dovere decidere la liceit\u00e0 di una clausola che, pur non essendo definita espressamente claims made, prevedeva comunque che il fatto-danno dovesse essere denunciato nel periodo di vigenza del contratto assicurativo. Fattispecie quindi del tutto assimilabile ad una clausola claims made.<\/p>\n\n\n\n<p>Con decisione del 26.3.2014 ( IV ZR 422\/12 VersR 2014, 625 ) i Giudici Supremi Tedeschi della quarta sezione hanno ritenuto che la clausola oggetto di verifica rientrasse nella piena autonomia negoziale delle parti e che non potesse essere soggetta ad alcuna censura sia con riferimento alla necessaria consistenza dell\u2019alea (controllo sul contenuto &#8211; Inhaltskontrolle ) che con riferimento alla salvaguardia di trasparenza del contratto &nbsp;( Transparenzkontrolle ).<\/p>\n\n\n\n<p>Crolla in questo modo il paletto principale che era stato creato con la decisione del BGH di M\u00fcnchen : necessit\u00e0 di applicare, per la efficacia della claims made, il principio di&nbsp; compensazione &nbsp;ad esempio mediante la concessione di un lungo periodo di vigenza della copertura dopo la scadenza del contratto, la possibilit\u00e0 di comunicare \u201c notice of circumstances\u201d o la copertura di un periodo sufficientemente lungo anteriormente alla stipula del contratto.<\/p>\n\n\n\n<p>\u200b<\/p>\n\n\n\n<p><strong>4. La prescrizione breve e le conseguenze della sua applicazione. Rimedi attuabili.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u200b<\/p>\n\n\n\n<p>Stabilito che la clausola claims made risulta ormai essere lecita ed efficace, rimane da valutare il rischio di una sua applicazione in Italia quando, durante la sua vigenza, subentri la prescrizione breve di cui all\u2019art. 2952, 3\u00b0 comma, codice civile, senza che il contraente assicurato abbia provveduto ad interromperla.<\/p>\n\n\n\n<p>Ci\u00f2 potrebbe accadere in primo luogo in quanto l&#8217;assicurato, con buona ragione, potrebbe ritenere di avere tempo sino allo spirare della polizza per comunicare la denuncia all&#8217;assicuratore, ignorando l\u2019incombere della prescrizione breve per mera ignoranza &nbsp;(le compagnie di assicurazione si guardano bene dal richiamare espressamente la norma sulla prescrizione breve nei contratti di polizza) oppure potrebbe accadere&nbsp; per negligenza dell&#8217;assicurato, o per&nbsp; volont\u00e0 di non soccorrere il denunciante ove l\u2019assicurato disconosca la propria responsabilit\u00e0 nella causazione del danno o, nella peggiore delle ipotesi, per dolo .&nbsp; Si pensi al caso dell\u2019assicurato che, non avendo nulla da perdere, si accorda con l\u2019assicuratore per evitare la denuncia in cambio di favori.<\/p>\n\n\n\n<p>\u200b<\/p>\n\n\n\n<p>Quando il danneggiato sia straniero appare logico ritenere che la prescrizione breve non sia istituto che possa e debba essere noto ad esempio all\u2019operatore commerciale di media diligenza.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019operatore commerciale estero confida nel fatto di acquistare un prodotto coperto da polizza assicurativa per il rischio di difettosit\u00e0, non sapendo di dipendere dall\u2019adempimento del contraente\/assicurato ad un obbligo di denuncia che, per l\u2019art. 2952, deve essere tempestivo, oltre che, come termine di prescrizione, inusualmente breve per qualsiasi sistema giuridico.<\/p>\n\n\n\n<p>E\u2019 dunque di fondamentale importanza la conoscenza del termine di prescrizione breve applicabile in Italia ai casi di risarcimento del danno da responsabilit\u00e0 civile e la sua denuncia anche sostituendosi al contraente assicurato come \u00e8 ormai possibile fare per consolidata giurisprudenza : &nbsp;\u201cIn tema di assicurazione, l&#8217;art. 2952, quarto comma, cod. civ., regolando in ogni suo aspetto il rapporto tra assicurato e assicuratore, stabilisce, quale regime speciale, la sospensione del termine di prescrizione sino alla definitiva liquidit\u00e0 ed esigibilit\u00e0 del credito del terzo danneggiato, con decorrenza non gi\u00e0 dalla denuncia del sinistro, ma dalla comunicazione all&#8217;assicuratore della richiesta di risarcimento proposta dal danneggiato, che \u00e8 efficace anche se proveniente dallo stesso danneggiato o da un terzo &nbsp;(Cassazione civile sez. III&nbsp; 26 febbraio 2014 n. 4548).&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>\u200b<\/p>\n\n\n\n<p>Va da se che l\u2019operatore straniero danneggiato dovr\u00e0 avere acquisito gli estremi della polizza assicurativa o meglio ancora la polizza stessa prima ancora di concludere il rapporto ad esempio commerciale dal quale poi sar\u00e0 conseguito il danno.<\/p>\n\n\n\n<p>Solo cos\u00ec potr\u00e0 evitare le conseguenze di ogni forma di ostruzionismo eventualmente praticata dal danneggiante (conduttore\/assicurato) nella denuncia tempestiva del danno, rammentando per\u00f2 che l\u2019azione diretta verso l\u2019assicuratore spetta solo in ben precisi casi previsti dalla legge ( ad esempio risarcimento da sinistro stradale ).<\/p>\n\n\n\n<p>\u200b<\/p>\n\n\n\n<p>Arturo Gioffredi<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>a cura dell&#8217;avv. Arturo Gioffredi \u200b \u200b 1. Introduzione 2. Il significato di claims made 3. 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