LA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORENNI. ASPETTI GENERALI E CASO SPECIFICO DEL MINORE CONDOTTO IN GERMANIA
a cura dell’avv. Arturo Gioffredi
1. Definizione e quadro normativo
2. Il ruolo delle Autorità Centrali
3. Sottrazione di minore condotto in Germania
4. Consigli pratici in caso di sottrazione di minorenne
1. Definizione e quadro normativo
Si tratta di una materia della massima delicatezza per i risvolti drammatici che la sottrazione di minore ha, sia per i genitori, che per i figli, ai quali viene improvvisamente negato ogni contatto con uno dei genitori.
Per la legge, si ha sottrazione internazionale di minore (dei sedici anni ) quando il minore è stato illecitamente condotto all’estero ad opera del genitore non esercente l’esclusiva potestà sottraendolo dal luogo di residenza abituale. Identica ipotesi ricorre ovviamente in caso di mancato rientro del minore. Non importa quale sia la nazionalità del minorenne e non importano le nazionalità dei genitori. Rileva solo il luogo di residenza. Ne deriva che il minorenne residente in Italia riceve piena tutela anche se non è italiano purché sia stato condotto in altro Stato aderente alla Convenzione dell’Aja del 1980.
La materia è regolata dalle seguenti convenzioni internazionali, tutte esecutive in Italia ed in Germania :
Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (L’Aja 25 ottobre 1980) che è quella di gran lunga più importante sia per stabilire se si tratti effettivamente di sottrazione, che per disciplinare la procedura per il rimpatrio dei minori e per l’esercizio del diritto di visita.
Convenzione sul riconoscimento delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell’affidamento (Lussemburgo 20 maggio 1980) che si propone il riconoscimento transnazionale delle decisioni in materia di custodia e affidamento.
Convenzione in materia di protezione dei minori (L’Aja 5 ottobre 1961) che ha una regolamentazione meno specifica e si occupa di tutelare in generale i minori e i loro beni.
Completa il quadro normativo internazionale il Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio (noto come Bruxelles II bis) che si applica dal 1° marzo 2005 e riguarda la materia della competenza, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, oltre che rafforzare e, per così dire, ammodernare le disposizioni di cui alla Convenzione dell’Aja del 1980.
Obiettivo dichiarato della Convenzione dell’Aja del 1980, come pure di tutte le altre regolamentazioni sopra elencate, è quello di proteggere il minore.
2. Il ruolo delle Autorità Centrali
Di fondamentale importanza sono le Autorità Centrali convenzionali istituite presso tutti gli Stati aderenti alla convenzione dell’Aja del 1980 .
In Italia, si tratta di :
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità
Ufficio II – Autorità Centrali convenzionali
Via Damiano Chiesa, 24
00136 ROMA
tel. +39 06.68188.326/331/535
fax. +39 06.68808085
e-mail: [email protected]
PEC: [email protected]
In Germania lo analogo ufficio è :
Bundesamt für Justiz
Referat II 3
Zentrale Behörde für internationale Sorgerechtskonflikte
Adenauerallee 99–103
53113 Bonn
Telefon:+49 228 99 410-5212
Fax: +49 228 99 410-5401
E-Mail: [email protected]
Il ruolo di grande importanza delle Autorità Centrali deriva dalla capacità di raccordo che esse hanno tra il genitore ed il sistema giurisdizionale degli Stati coinvolti, senza trascurare che talvolta è decisiva l’attività anche di scambio di informazioni tra le varie Autorità Centrali coinvolte.
L’articolo 15 della Convenzione dell’Aja assegna inoltre all’Autorità Centrale dello Stato di residenza abituale del minore un ruolo decisivo quando stabilisce che essa, se richiesta dalle Autorità Giudiziarie o Amministrative di uno Stato contraente, rilascia una decisione o attestato comprovante che il trasferimento o il mancato rientro erano illeciti.
3. Sottrazione di minore condotto in Germania
L’Autorità Centrale Tedesca di norma collabora con quella italiana e provvede anche ad allertare le Autorità di Polizia per la ricerca del minorenne.
Quando il minorenne sia stato rintracciato sul territorio tedesco l’Autorità Centrale provvede ad informare il giudice circa la domanda di rientro ricevuta tramite l’altra Autorità Centrale ( è ovvio che non vige alcun divieto a rivolgersi direttamente alla Autorità Centrale Tedesca ).
Nella prassi il Giudice Tedesco richiederà quasi sempre l’attestato di illiceità del trasferimento all’Autorità Centrale convenzionale, ossia quella del paese aderente di abituale residenza del minore.
E’ consigliabile quindi allarmare immediatamente sia l’Autorità Centrale dello Stato di residenza abituale del minore che quella dello Stato contraente dove il minore presumibilmente possa trovarsi, indicando, ove noto, il luogo dove il minore sia stato portato.
Ciò consentirà all’Autorità Centrale di rivolgersi al giudice competente ad ordinare il rientro del minore ( in Germania : Amtsgericht competente territorialmente; in Italia : Tribunale dei Minori del luogo dove si trova il minore ).
Nulla impedisce ovviamente di rivolgersi direttamente al giudice competente.
La procedura di volontaria giurisdizione dovrebbe essere, nelle intenzioni del legislatore, snella e poco formale.
Il termine per il rientro del minore sarebbe, in teoria, di sei settimane.
Nella prassi il termine, sia per reali esigenze di istruttoria che per strumentali tattiche dilatorie, non viene quasi mai rispettato. E con il passaggio dei mesi i minori vengono integrati nel nuovo mondo acquistando nuovi amici, frequentando scuole o asili, iscrivendosi ad attività sportive. Se da un lato l’integrazione rappresenta un bene per il minore, dall’altro, per il genitore rimasto senza figli, aumenta il rischio che, trascorso il periodo di un anno, che la convenzione individua come periodo limite per proporre la domanda di rientro, questa venga definitivamente respinta.
Tra le tattiche dilatorie più spregiudicate vi è quella del continuo cambio di residenza o domicilio del minore. Un genitore pieno di rabbia e frustrazioni accumulate nel paese dell’altro coniuge potrebbe arrivare a denunciare situazioni di pericolo per il minore, ove costretto al rientro.
Tale ipotesi è prevista infatti dall’articolo 13 della Convenzione dell’Aja come motivo valido per negare il rientro del minore.
In casi estremi possono arrivare persino accuse di maltrattamenti o addirittura molestie ai danni del minore di cui si sarebbe macchiato il genitore che abbia subito il trasferimento illecito.
Pare ovvio che il giudice ( anche quello tedesco ), dinanzi a simili accuse, non possa che procedere con estrema prudenza.
Le accuse aggravano la situazione psichica e psicologica del genitore rimasto solo, costretto peraltro, per difendersi dalle accuse infamanti, a sottostare ad una perizia che viene svolta nel luogo dove si trova il minore, con tutte le difficoltà logistiche ed ambientali che ne derivano.
La sentenza che ordina il rientro del minore è impugnabile dinanzi al Landgericht e, in Germania, non è provvisoriamente esecutiva ( rammentiamo che la sentenza del Tribunale italiano è impugnabile in Corte d’Appello ma è provvisoriamente esecutiva, salvo sospensione dell’esecuzione da parte della Corte d’Appello ).
Il minorenne quindi, in Germania, non rientra sino alla fine del giudizio di impugnazione.
Se il minore è in tenerissima età, ed ipotizzando che sia stata la madre a sottrarlo, non sarà di facile soluzione il problema pratico del rientro, soprattutto se la madre è stata denunciata e rischia l’arresto appena mette piede nel paese dove è avvenuta la sottrazione.
In tal senso è opportuno valutare caso per caso se inoltrare denuncia penale (art. 574 c.p.), soprattutto quando i minori si trovano già da tempo all’estero.
Altro elemento che riveste grande importanza anche pratica è l’ascolto del minore quando possibile ( il Regolamento Bruxelles II bis impone l’ascolto del minore ).
In Germania non è infrequente che i genitori siano inviati presso un mediatore che tenterà di individuare i conflitti e, possibilmente, le loro soluzioni.
Va da sé come sia di fondamentale importanza la partecipazione personale alle udienze che si svolgeranno dinanzi al Giudice Tedesco, anche eventualmente in fase di riesame.
4. Consigli pratici in caso di sottrazione di minorenne
Innanzitutto è necessario agire con la massima urgenza, rivolgendosi immediatamente alla Autorità Centrale del paese di residenza del minorenne che contatterà quella del paese dove è stato condotto il minore.
La sottrazione internazionale di minore ha luogo se compiuta dal genitore non esercente l’esclusiva potestà e quindi è importante conoscere e, in caso di dubbio, chiarire la situazione in materia di affidamento e diritto di visita del minorenne nel paese dove ha l’abituale residenza ed anche quella vigente nel paese di origine ( se straniero ) dell’altro genitore o in quel diverso Stato in cui l’altro genitore potrebbe portare il minore.
E’ importante tenere contatti e avere conoscenze con persone che si potrebbero trovare nel luogo in cui il minore possa essere condotto illecitamente ( ad esempio parenti dell’altro coniuge ).
Se vi dovesse essere fondato timore di ritenere che il minorenne possa essere sottratto è possibile assumere iniziative di carattere legale che renderanno più difficoltoso, ed in alcuni casi impossibile, l’espatrio del minorenne senza il consenso dell’altro coniuge .
Tra queste è possibile ad esempio negare l’autorizzazione all’espatrio del minorenne comunicando il divieto innanzitutto all’altro coniuge, possibilmente alla presenza di testimoni ( meglio se qualificati : avvocati, notai, autorità consolari ) e poi alla Questura per l’annotazione sul documento ( carta d’identità o passaporto ) del minore valido per l’espatrio.
E’ possibile inoltre rivolgersi al giudice ( che cambierà nelle diverse situazioni eventualmente già pendenti tra i genitori, ad esempio separazione, divorzio, affidamento ) per chiedere un provvedimento che vieti l’espatrio del minore senza l’esplicito consenso scritto di entrambi i genitori che, di solito, deve essere formalizzato in modo che sia garantita la reale volontà dei coniugi.
Ovvio che in presenza di un esplicito divieto dell’Autorità Giudiziaria le operazioni di rientro saranno più veloci non rendendosi, ad esempio, necessario interpellare l’Autorità Centrale circa la liceità o meno del trasferimento del minorenne.
Nella ipotesi di cui sopra è bene verificare che il divieto, tramite la Questura, risulti iscritto nelle liste di frontiera.
Il provvedimento che dovesse ordinare il rientro del minorenne non cambia la situazione preesistente in Italia e quindi sia nel caso di potestà genitoriale esercitata da entrambi i genitori che convivono o sono coniugati, che nel caso di affidamento condiviso del minorenne tra genitori separati ( divorziati ) o che abbiano cessato la convivenza, è consigliabile ricorrere al giudice, contestualmente alle suddette iniziative, per ottenere l’affido esclusivo.
Arturo Gioffredi
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